Fotocopiare libri e riviste
La tutela del diritto d’autore nelle università
a cura della Biblioteca di Ateneo La disciplina del diritto d’autore, prevista
dalla legge n. 633 del 1941 e modificata dalla 248 del 2000, tutela le opere d’ingegno letterarie e artistiche,
regolandone, tra l’altro, la riproduzione mediante fotocopia o simili.
La normativa in vigore ha introdotto la possibilità di riprodurre anche le opere
protette dal diritto d’autore, vale a dire quelle per le quali siano trascorsi
meno di settant’anni dalla morte del loro autore, ma solo se la fotocopia viene
effettuata esclusivamente per uso personale e nel limite del 15% del volume,
anche nel caso si tratti di fascicoli di periodici; nelle biblioteche la riproduzione
è inoltre possibile - e libera - se viene utilizzata per i servizi interni o se
si tratta di opera rara (cioè, per la norma, fuori dai cataloghi editoriali).
I responsabili dei punti o centri di riproduzione sono tenuti a corrispondere
un compenso agli autori e agli editori, basato sul numero di fotocopie effettuate e sul costo medio di ogni
pagina rilevato annualmente dall’ISTAT per i libri.
Per le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche il compenso
può avvenire in forma forfetaria; per quanto riguarda le biblioteche universitarie
tale compenso viene definito periodicamente da accordi tra la Conferenza
dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e le Associazioni degli Autori ed Editori, tramite la SIAE. Nell’accordo
firmato lo scorso aprile, valido fino al dicembre 2004, si è stabilito che il compenso deve essere rapportato
al numero degli studenti iscritti nelle università.
Rimangono comunque ancora molte questioni aperte, dovute a diverse interpretazioni
della legge, che rendono in alcuni casi controversa la sua applicazione.
Ad esempio, se da una parte la normativa precisa che le attività istituzionali
di docenti e ricercatori e le attività legate ai servizi interni di biblioteca
sono svincolate da restrizioni, dall’altra non viene chiarito cosa esattamente
stiano a significare i termini, anche se si suppone che nel primo caso ci
si riferisca alla ricerca e alla didattica.
Concludendo, la legge in linea generale permette la riproduzione, se è limitata
al 15% dell’opera, se non è finalizzata ad uso commerciale e se i responsabili
dei centri di riproduzione corrispondono un compenso ad autori ed editori. Per quanto riguarda le attività
didattiche e di ricerca, il materiale utilizzato da parte di docenti e ricercatori
a tale scopo sembra non sia vincolato alle norme generali. Si è tuttavia
ancora in attesa di un chiarimento definitivo in proposito.
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