Più
fiducia,
meno burocrazia
L'autocertificazione fa un altro passo avanti
a cura del Gruppo
semplificazione amministrativa
"Il D-Day della burocrazia cervellotica", "Una spallata alla
burocrazia", "Certificati, fine di un'epoca". Questi alcuni dei
titoli apparsi nelle scorse settimane sui maggiori quotidiani nazionali. Motivo
di tanta attenzione è il regolamento attuativo della legge n. 127/1997
(cd. Bassanini-due), emanato con Dpr 20 ottobre 1998, n. 403 ed entrato in vigore
a partire dal 23 febbraio scorso. In effetti la materia oggetto di tale regolamento,
che semplifica e razionalizza ulteriormente l'ambito delle certificazioni amministrative,
è di quelle che "pesano" per le migliaia di cittadini ed imprese
che quotidianamente si rivolgono agli uffici pubblici, o a privati esercenti pubblici
servizi, per adempiere ad un obbligo o per richiedere l'erogazione di un servizio
o di una prestazione.
Come cambiano le dichiarazioni
sostitutive
Diverse le novità contenute nel testo normativo che rappresenta una tappa
fondamentale nel cammino, iniziato nel lontano 1968, verso un utilizzo generalizzato
e sostanziale delle cd. autocertificazioni (dichiarazioni sostitutive di certificazione
o di atto di notorietà).
Questi i punti cardine della nuova disciplina:
- si sono anzitutto notevolmente
estesi i casi in cui l'interessato, con una semplice dichiarazione da lui firmata,
può attestare fatti, stati e qualità personali a lui noti sostituendo
in questo modo i normali certificati. Ai dati già elencati nell'art. 2
della legge n. 15/1968 (data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, stato
civile e stato famiglia, ecc.), se ne aggiungono infatti altri, quali il titolo
di studio o la qualifica professionale posseduta, la situazione reddituale o economica,
il possesso del codice fiscale e della partita Iva, qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria, tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi
militari, il non avere riportato condanne penali, ecc.;
- i certificati e gli attestati da
presentare alla motorizzazione civile, ai comuni e quelli necessari per l'iscrizione
alle scuole di ogni ordine e grado ed all'università sono sempre sostituiti
dall'autocertificazione;
- tutti gli altri fatti, stati e
qualità personali conosciuti direttamente e non compresi tra quelli autocertificabili
sono attestati alle pubbliche amministrazioni con dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà in modo definitivo e, quindi, non è più
necessario presentare documenti in seguito;
- le dichiarazioni sostitutive hanno
la stessa validità temporale dei certificati e degli atti che sostituiscono
e le amministrazioni hanno l'obbligo di segnalare al cittadino la possibilità
di avvalersi della certificazione semplificata mettendo a disposizione la necessaria
modulistica;
- viene ulteriormente rafforzato
l'obbligo, da parte delle amministrazioni, di acquisire d'ufficio i certificati,
qualora il richiedente non possa o non voglia avvalersi della dichiarazione sostitutiva;
- viene rimarcata anche la possibilità
di certificazione mediante semplice esibizione di un documento di identità
personale.
Il provvedimento conferisce quindi
ulteriore vigore alla regola secondo la quale le amministrazioni devono fidarsi
delle dichiarazioni dei cittadini ed utilizzare in modo abituale l'autocertificazione.
Al tempo stesso, però, esso ribadisce e rafforza l'obbligo per le stesse
amministrazioni di procedere a dei controlli, condotti anche a campione e con
l'ausilio di strumenti informatici e telematici, sulla veridicità di quanto
dichiarato, in modo da garantire comunque la salvaguardia del sistema di certezze
pubbliche.
Per saperne di più
Il testo integrale del regolamento, assieme ad altri documenti di approfondimento,
è disponibile nel Sito semplificazione amministrativa all'indirizzo: http://www.jus.unitn.it/sa/psp/autocertificazione/home.html
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