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  l'amministrazione si rinnova  

Più fiducia,
meno burocrazia

L'autocertificazione fa un altro passo avanti
a cura del Gruppo semplificazione amministrativa

"Il D-Day della burocrazia cervellotica", "Una spallata alla burocrazia", "Certificati, fine di un'epoca". Questi alcuni dei titoli apparsi nelle scorse settimane sui maggiori quotidiani nazionali. Motivo di tanta attenzione è il regolamento attuativo della legge n. 127/1997 (cd. Bassanini-due), emanato con Dpr 20 ottobre 1998, n. 403 ed entrato in vigore a partire dal 23 febbraio scorso. In effetti la materia oggetto di tale regolamento, che semplifica e razionalizza ulteriormente l'ambito delle certificazioni amministrative, è di quelle che "pesano" per le migliaia di cittadini ed imprese che quotidianamente si rivolgono agli uffici pubblici, o a privati esercenti pubblici servizi, per adempiere ad un obbligo o per richiedere l'erogazione di un servizio o di una prestazione.

Come cambiano le dichiarazioni sostitutive
Diverse le novità contenute nel testo normativo che rappresenta una tappa fondamentale nel cammino, iniziato nel lontano 1968, verso un utilizzo generalizzato e sostanziale delle cd. autocertificazioni (dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà).
Questi i punti cardine della nuova disciplina:

  • si sono anzitutto notevolmente estesi i casi in cui l'interessato, con una semplice dichiarazione da lui firmata, può attestare fatti, stati e qualità personali a lui noti sostituendo in questo modo i normali certificati. Ai dati già elencati nell'art. 2 della legge n. 15/1968 (data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e stato famiglia, ecc.), se ne aggiungono infatti altri, quali il titolo di studio o la qualifica professionale posseduta, la situazione reddituale o economica, il possesso del codice fiscale e della partita Iva, qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria, tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, il non avere riportato condanne penali, ecc.;
  • i certificati e gli attestati da presentare alla motorizzazione civile, ai comuni e quelli necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'università sono sempre sostituiti dall'autocertificazione;
  • tutti gli altri fatti, stati e qualità personali conosciuti direttamente e non compresi tra quelli autocertificabili sono attestati alle pubbliche amministrazioni con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in modo definitivo e, quindi, non è più necessario presentare documenti in seguito;
  • le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale dei certificati e degli atti che sostituiscono e le amministrazioni hanno l'obbligo di segnalare al cittadino la possibilità di avvalersi della certificazione semplificata mettendo a disposizione la necessaria modulistica;
  • viene ulteriormente rafforzato l'obbligo, da parte delle amministrazioni, di acquisire d'ufficio i certificati, qualora il richiedente non possa o non voglia avvalersi della dichiarazione sostitutiva;
  • viene rimarcata anche la possibilità di certificazione mediante semplice esibizione di un documento di identità personale.

Il provvedimento conferisce quindi ulteriore vigore alla regola secondo la quale le amministrazioni devono fidarsi delle dichiarazioni dei cittadini ed utilizzare in modo abituale l'autocertificazione. Al tempo stesso, però, esso ribadisce e rafforza l'obbligo per le stesse amministrazioni di procedere a dei controlli, condotti anche a campione e con l'ausilio di strumenti informatici e telematici, sulla veridicità di quanto dichiarato, in modo da garantire comunque la salvaguardia del sistema di certezze pubbliche.

Per saperne di più
Il testo integrale del regolamento, assieme ad altri documenti di approfondimento, è disponibile nel Sito semplificazione amministrativa all'indirizzo: http://www.jus.unitn.it/sa/psp/autocertificazione/home.html