IL GIORNO DELLA MEMORIA

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Quali eventi sono da ricordare pubblicamente? Il rapporto tra diritto e memoria nazionale
di Fulvio Cortese

Lo scorso 25 maggio si è tenuto, presso il foyer della Facoltà di Giurisprudenza, l’ultimo incontro della seconda edizione del ciclo di incontri “Memoria e diritto”.
La nota scrittrice Antonia Arslan, il costituzionalista Andrea Pugiotto, dell’Università di Ferrara, e la filosofa Siobhan Nash Marshall, del Manhattanville College di New York, hanno dialogato sul tema delle “leggi della memoria”, interrogandosi criticamente sulle ragioni e sull’opportunità di un ricordo fissato e imposto dal diritto.
Non si tratta di un tema astratto: il “giorno della memoria” (per le vittime della Shoah: 27 gennaio) e il “giorno del ricordo” (per coloro che sono morti nelle foibe: 10 febbraio) sono soltanto due dei tantissimi esempi che si potrebbero svolgere circa le innumerevoli “scelte” che il Parlamento italiano ha fatto negli ultimi quindici anni e le conseguenti discussioni, anche polemiche, che sono seguite (si pensi all’istituzione, una tantum, della festa nazionale del 17 marzo, in ricordo dell’Unità d’Italia).

Né si tratta di un tema soltanto folcloristico; le questioni sul tappeto sono moltissime: che cosa si può o si deve ricordare pubblicamente? Quali sono le motivazioni di un ricordo, in tal modo, ufficiale? Siamo tutti davvero consapevoli delle modalità e delle forme di un simile ‘ricordo normativo’? Quando il Parlamento ricorda qualcosa, lo fa sempre e soltanto nell’ottica di una memoria nazionale? E ancora: questo ricordo può essere prodromico all’ulteriore scelta, praticata in altri Paesi, di ‘punire’ con apposite sanzioni penali coloro che neghino i fatti oggetto del ricordo e offendano, per ciò solo, la memoria dei soggetti storicamente coinvolti?

La masseria delle allodole, di Antonia Arslan, Rizzoli EditoreIl dibattito è stato assai intenso. In primo luogo, Antonia Arslan, autrice dei romanzi “La masseria delle allodole” (2004) e “La strada di Smirne” (2009) ha evidenziato quanto sia importante, sia per ogni comunità, sia per ogni individuo, perpetuare il ricordo della propria storia o di taluni fatti storicamente accaduti, soprattutto quando si tratta di episodi tragici, allo stato ancora non pienamente riconosciuti o studiati.
Il caso dei genocidi subiti dagli Armeni è emblematico: la comune sensibilità dell’opinione pubblica mondiale e della storiografia contemporanea non è ancora del tutto consapevole dell’entità e della drammaticità di quegli eventi. Eppure, la memoria ha bisogno di narrazioni e di veicoli narrativi riconoscibili per potersi conservare.

In secondo luogo, tuttavia, Andrea Pugiotto, uno dei pochissimi studiosi ad aver sinora affrontato il fenomeno della produzione legislativa della memoria, ha bene rappresentato quali possano essere i rischi di un interventismo parlamentare. La memoria “per legge”, infatti, è destinata a trasformarsi facilmente in memoria selettiva (solo certi fatti vengono ricordati), inflazionata (se i ‘giorni’ da ricordare sono tanti, il ricordo è standardizzato e, quindi, svalutato) e strumentale (i lavori parlamentari dimostrano che le forze politiche si fanno spesso paladine di esigenze del tutto contingenti o faziose).
Meglio, quindi, lasciare alla libertà del discorso scientifico e pubblico il ruolo di trasmettere e tutelare il ricordo; un ricordo, peraltro, in costante evoluzione, che difficilmente si potrebbe ‘incasellare’ in una semplice data del calendario.

In terzo luogo, infine, Siobhan Nash Marshall, attualmente impegnata ad ipotizzare come possa essere concepita, negli Stati Uniti, una legge che punisca i fenomeni più fastidiosi di negazionismo, ha illustrato la grande difficoltà di bilanciare la libertà di parola e di manifestazione del pensiero con l’esigenza di fornire comunque qualche forma di tutela per le vittime di genocidi e per i loro discendenti. Il negazionismo, infatti, lungi dall’argomentare semplicemente ricostruzioni storiche alternative, si pone quasi sempre come “damnatio memoriae” e, quindi, come lesione esistenziale dell’identità individuale o collettiva.
Riflettere sulla possibilità di introdurre, sia pur in contesti diversi da quello italiano, uno specifico reato di negazionismo consente di misurare tutti i limiti di questa operazione, la cui efficacia pare tutta consegnata all’ambigua criminalizzazione di una strategia argomentativa.
Sia pur insidiosa e odiosa, però, l’intenzione negazionista è destinata comunque a soccombere a fronte delle garanzie offerte da uno spazio pubblico e libero di confronto e di ‘racconto’. “Memoria e diritto” si propone di continuare ad essere, anche per il prossimo anno, la sede privilegiata di questo spazio.